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  • Immagine del redattoreBosio Angelo & Figli

La manutenzione ordinaria può usufruire del sismabonus

I lavori di manutenzione ordinaria e tutti gli interventi ‘minori’ collegati agli interventi antisismici godono del sismabonus. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Guida al sismabonus.


L’Agenzia, infatti, sottolinea che “anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati”.


La detrazione prevista per gli interventi antisismici può, quindi, essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria(tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.


Quanto è il massimo agevolabile?

Le Entrate, però, hanno chiarito che “se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa, cioè interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (96.000 euro annuali)." Anche se il tetto massimo rimane lo stesso, si potrà beneficiare del bonus maggiorato (fino all’85%) e della riduzione delle quote annuali di riparto; infatti, a differenza del bonus ristrutturazione (che prevede la ‘diluizione’ dell’agevolazione in 10 rate annuali di pari importo) si potrà ripartire il beneficio in 5 quote annuali di pari importo.


Cosa prevede il sismabonus?

Ricordiamo che il sismabonus è valido per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi: • quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute; • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

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